Art. 7.
(Strategie di intervento).

      1. Le regioni emanano apposite direttive per l'accertamento della legionellosi nelle strutture nosocomiali e per la definizione di epidemia ospedaliera qualora siano accertati più casi di polmonite, nonché le relative misure da applicare a breve ed a lungo termine.
      2. Ai fini di cui al comma 1 e per individuare le migliori metodologie di intervento, alla commissione tecnica di cui all'articolo 6, comma 5, che può anche organizzarsi in gruppi di lavoro, sono affidati i seguenti compiti:

          a) valutare e accertare la conformità delle tecnologie proposte dai servizi delle ASL competenti alle disposizioni di cui alla presente legge;

          b) rilasciare un apposito giudizio di idoneità tecnica sui metodi impiegati nella realizzazione degli interventi previsti in attuazione della presente legge;

          c) verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte dei soggetti responsabili degli interventi di bonifica da attuare in caso di rischi immediati per la salute pubblica, ai fini del rilascio di un attestato di idoneità.